Sentenza del Giudice del Lavoro: spetta anche ai docenti supplenti che svolgono servizio su più scuole il diritto economico e giuridico del sabato e della domenica.

Sentenza del Giudice del Lavoro: spetta anche ai docenti supplenti che svolgono servizio su più scuole il diritto economico e giuridico del sabato e della domenica.
mar 02

Con  sentenza depositata il 15 febbraio scorso il Giudice del Lavoro di Caltanissetta ha  disposto il riconoscimento giuridico ed economico dei giorni di sabato e domenica  in favore dei docenti supplenti che abbiano completato l’orario settimanale previsto, anche se in sostituzione di docenti e in scuole diverse.

La ricorrente, docente di scuola dell'infanzia, assistita dall’Avv. Ivano Costa, incaricato dalla FLC CGIL di Caltanissetta, esponeva di avere svolto incarico settimanale di supplenza per sostituire diversi titolari docenti, ma con la peculiarità che i docenti non fossero sempre gli stessi e che la prestazione lavorativa era stata resa non presso un' unica istituzione scolastica ma in diverse scuole chiedendo per ciascun sabato e domenica il riconoscimento giuridico ed economico, cioè la valutazione ai fini dei punteggi in graduatoria e la retribuzione.

La scuola aveva sempre fatto obiezione sostenendo che l’art. 40 CCNL prevedeva  il riconoscimento del diritto solo in favore del supplente che avesse sostituito nell’arco della settimana lo stesso docente titolare e nella stessa scuola.

Tale interpretazione era stata impugnata dalla supplente che, nel corso del processo, ha rilevato come una simile interpretazione violasse i basilari diritti costituzionali che vogliono la stessa retribuzione a parità di condizioni di lavoro e che, pertanto, l’art. 40 CCNL anche alla stregua del parere fornito dall’ARAN andasse interpretato in senso favorevole ai docenti.

Il Tribunale del Lavoro ha così accolto la tesi dell’Avv. Ivano Costa, affermando che “ prevedere che, in ipotesi del tutto sovrapponibili, possa esservi un diverso trattamento economico-giuridico, sarebbe del tutto irrazionale: infatti, che un docente supplente abbia sostituito un solo docente titolare o più docenti titolari è del tutto irrilevante: ciò che comporta è che la sostituzione sia avvenuta per l’intero orario di lavoro, altrimenti la norma pattizia si renderebbe contrastante con il principio di cui all’art. 3 della Costituzione”  

La FLC CGIL di Caltanissetta che da sempre segue le problematiche dei precari esprime profonda soddisfazione perchè la sentenza mette ordine ad una questione dibattuta che spesso ha visto alcuni Dirigenti riconoscere il diritto in questione ed altri no, creando disparità di trattamento e forte malumore tra gli stessi docenti.

Scuola | 02/03/2010

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