Pensionamenti scuola: entro il 12 dicembre le domande online
Pubblicata dal MIUR la nota che autorizza le dimissioni dal servizio. Prime informazioni.
È stata pubblicata la nota operativa 50647 del 16 novembre 2018e la tabella con i requisiti relativa ai pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2019, in attuazione del Decreto Ministeriale 727 del 15 novembre 2018.
La scadenza per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) per il personale della scuola (docenti/educatori e ATA) è fissata al 12 dicembre 2018.
Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle istanze è il 28 febbraio 2019. Sempre nelle stesse date è possibile revocare la domanda di dimissioni che va condizionata all’effettivo possesso dei requisiti.
Per le dimissioni relative alla fruizione dell’istituto dell’APE sociale, in vista di modifiche normative, è prevista una specifica circolare.
Ricordiamo che le domande di dimissioni, salvo specifiche eccezioni, si presentano utilizzando le istanze online: sul nostro sito è disponibile una scheda che illustra le procedure da seguire per la registrazione. Oltre alla domanda di cessazione, va anche presentata la domanda di pensione che deve essere inviate direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, previa registrazione;
- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.
In attesa di pubblicare il nostro opuscolo dettagliato, riepiloghiamo di seguito i meri requisiti necessari per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° settembre 2019, requisiti che nella circolare di quest’anno sono riportati in una apposita scheda riepilogativa.
Va sottolineato che la circolare dà per scontato che non ci sia più in servizio personale della scuola che avesse i requisiti pre Fornero alla data del 31 dicembre del 2011 e parte direttamente dai requisiti previsti dalla Riforma Fornero, che purtroppo quest’anno subiranno gli innalzamenti previsti dall’aspettativa di vita.
Regole per l’accesso alla pensione previste dalla legge 214/11
Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sono i seguenti:
Pensione di vecchiaia per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi
67 anni entro il 31 dicembre 2019.
Pensione anticipata
- per le donne, 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2019;
- per gli uomini, 43 anni e 3 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2019.
Opzione donna (art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243)
Per le sole donne resta in vigore la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della Legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 7 mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva.
Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2019 a condizione che il requisito di contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2015 e quello anagrafico entro il 31 luglio 2016. L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.
Trattenimento in servizio
Il trattenimento in servizio può essere richiesto dal personale che compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2019 non abbia maturato a quella data l’anzianità pensionistica di 20 anni.
L’Amministrazione sarà obbligata a collocare a riposo i dipendenti che in possesso dei requisiti della pensione anticipata, raggiungano i 65 anni di età entro il 31 agosto del 2019.
Poiché la normativa prevista dalla legge Fornero rende complesso il calcolo dei contributi effettivamente versati, invitiamo il personale che intende dare le dimissioni per accedere all’assegno pensionistico, a recarsi presso le nostre sedi territoriali e presso le sedi del patronato INCA CGIL in Italia e all’estero.
Le nostre osservazioni
La circolare è uscita in anticipo rispetto ai tempi prospettati alle Organizzazioni sindacali, per cui consigliamo gli interessati al pensionamento di controllare al più presto il possesso di tutta la documentazione accertante il servizio svolto, eventuali riscatti o ricongiunzioni di cui si è fatta richiesta. È importante evitare il fai da te a cui potrebbero sfuggire dettagli utili all’accertamento del diritto a pensione.
La FLC CGIL prima di tutto si augura che, essendo la circolare condivisa con l’INPS (che dovrà certificare il diritto a pensione), non si verifichino il prossimo anno i ritardi di lavorazione delle pratiche che hanno portato quest’anno al mancato pensionamento di un numero considerevole di personale interessato in alcune grandi città.
Tra le pratiche più complesse da lavorare sono quelle che richiedono il pensionamento tramite gli istituti del cumulo e della totalizzazione dei servizi in casse pensionistiche diverse. Avevamo chiesto che tali modalità di accesso alla pensione fossero contemplate nelle istanze on line, ma abbiamo avuto un fermo diniego da parte dell’Amministrazione.
Pertanto il consiglio che diamo agli interessati è quello di accompagnare le dimissioni tramite istanze on line con un modello cartaceo che pubblicheremo in tempi brevi.
Il pensionamento tramite l’istituto dell’APE sociale, contemplato nella bozza presentata alle organizzazioni sindacali, è rimandato a successiva circolare, comunque le dimissioni saranno cartacee.
Come ogni anno al più presto pubblicheremo il Volantone riepilogativo dei requisiti, anche in relazione alla fruizione del TFR.
Nella riunione del 13 novembre ultimo scorso abbiamo chiesto all’Amministrazione un’immediata convocazione delle Organizzazioni sindacali non appena dovesse uscire la legislazione relativa al requisito di quota 100 o eventuali altre modifiche relative anche all’istituto dell’Ape sociale.
Scuola | 20/11/2018
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