Mobilità scuola 2014-2015: sottoscritta al Miur l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo

Mobilità scuola 2014-2015: sottoscritta al Miur l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo
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 Dal Nazionale  19/12/2013

Conclusa la trattativa al MIUR per il rinnovo del contratto sulla mobilità che riguarda il personale docente, educativo ed ATA.

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Sottoscritta nella serata di ieri, 17 dicembre 2013, l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per l’anno scolastico 2014-2015. Tale ipotesi ora dovrà seguire l’iter per la sua autorizzazione da parte di MEF e FP ai sensi dell’art. 40-bis comma 2 del D.lgs n. 165/01.

La FLC CGIL esprime soddisfazione per la sottoscrizione dell’ipotesi di contratto anche alla luce delle diverse novità positive che vi sono contenute. Si auspica un percorso rapido di autorizzazione al fine di consentire tutte le operazione nei tempi dovuti, cosa che non è avvenuta negli ultimi anni per intollerabili ritardi nel percorso di autorizzazione.

Sintesi delle principali novità

Clausola di salvaguardia

All’art. 1 c. 4  è stata ancora una volta prevista la possibilità di riapertura del confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, in presenza di nuove esigenze (vedi organici 2014-2015, organici dei C.P.I.A., eventuali provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del CCNI con ricadute sul personale). In particolare le parti hanno convenuto di riaprire una sessione negoziale specifica sulla mobilità per i posti della dotazione provinciale di sostegno nel secondo grado (DOS) non appena l’amministrazione avrà predisposto la bozza di D.I. e circolare sugli organici alla luce delle novità introdotte dall’art. 15 della legge n. 128/14 (unificazione graduale delle 4 aree disciplinari).

Riduzione del blocco da 5 a 3 anni ai fini dei trasferimenti interprovinciali

All’art. 2 è stata introdotta la modifica, contenuta nella recente legge n. 128/13, art. 15 comma 10-bis, del periodo obbligatorio di permanenza nella provincia di immissione in ruolo (da 5 a 3 anni) prima di poter chiedere il trasferimento per altra provincia. I 3 anni scolastici verranno conteggiati a far data dalla decorrenza giuridica dell’immissione in ruolo. Regolati anche i casi esclusione dal blocco triennale.

Attuazione della legge n. 128/13 riguardante il personale docente inidoneo e gli ITP delle classi di concorso C555 e C999
  • Il personale docente inidoneo fuori ruolo che dovesse ritornare al ruolo docente (a seguito di nuova visita di controllo) riavrà una sede di titolarità in attuazione di quanto previsto già all’art. 5 del Ccni (restituzione al ruolo di provenienza).
  • Il personale ITP titolare delle classi di concorso C555 e C999 in possesso di titoli di studio o abilitazione valida per essere inquadrato, a domanda, in altro posto o classe di concorso potrà ottenere la sede di servizio di titolarità (in presenza di disponibilità) con la mobilità per il 2014-2015 partecipando alle operazioni sia di prima fase (movimenti nel comune, rispetto a quello di attuale servizio), che tra comuni diversi (seconda fase), pur trattandosi (nei fatti) di una sorta di passaggio di cattedra o di ruolo (art. 2 comma 5).
  • Il personale, sia esso docente inidoneo o Itp delle classi di concorsi C555 o C999, che dovesse transitare a domanda nei ruoli Ata, potrà avere la sede di titolarità (in presenza di posti disponibili) sempre con le operazioni di mobilità per il 2014-2015. In questo caso al personale verrà riconosciuta nell’ottennio la precedenza di cui all’art. 7 comma 1, punti II) e IV), rispetto alla scuola di servizio al momento del passaggio nei ruoli Ata, ma in sub-ordine rispetto ai perdenti posto di quella stessa scuola trasferiti a domanda condizionata (art. 44 c. 5).
Norma specifica per i docenti transitati dai ruoli delle scuole comunali allo Stato

Con l’art. 3/bis si è regolata la mobilità dei docenti transitati nei ruoli statali dai ruoli comunali di Firenze, Genova e Ferrara, i quali potranno partecipare alla mobilità territoriale e professionale a partire dall’a.s. 2014/2015, visto che sono state ultimate le operazioni di transito nei ruoli statali previsti dal D.I. del 3 agosto 2011, secondo le norme e i punteggi definite dal CCNI sulla mobilità. Per quanto attiene il servizio e la continuità sarà valutato il servizio prestato in qualità di docente, in base alle tabelle allegate al CCNI. Per l’a.s. 2014/2015 sarà possibile utilizzare anche, ai fini della mobilità territoriale e professionale in entrata, i posti disponibili presso l’istituto “Leonardo da Vinci” di Firenze, gli istituti “Barabino – Galilei” di Genova e l’Istituto “Dossi” di Ferrara.

Sistema delle precedenze comuni

All’art. 7:

  • al comma 1, punto V) (assistenza L. 104), si prevede che nella mobilità a domanda la documentazione della grave disabilità deve avere carattere permanente, ad eccezione dell’assistenza al figlio (e a prescindere dall’età dello stesso);
  • al comma 2 si è stabilito che si ha diritto all’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione del perdente posto anche in caso di grave disabilità “rivedibile”, ma questo solo per l’assistenza a coniuge e figlio;
  • è  stato chiarito meglio, al comma 3 (“Campo di applicazione del sistema delle precedenze”), che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria, mentre le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai soli fini dell’esclusione dalla graduatoria di istituto per l’individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della rassegnazione della titolarità a seguito del dimensionamento;
  • inoltre, sempre al comma 3, si è stabilito che in caso di nuova costituzione della cattedra orario esterna da assegnare a docente già titolare nelle scuola, il DS tiene conto (come prevede il comma 18 del successivo art. 18) delle precedenze di cui al presente art. 7, comma 2, ma solo se il completamente è con scuola di diverso comune;
  • è stato aggiunto un nuovo comma 4 nel quale si prevede che in tutti i casi in cui la condizione che da diritto alle varie precedenze venga meno entro i 10 gg precedenti la chiusura dell’area per l’inserimento dei dati (si veda l’art. 2 dell’OM), il personale sia tenuto a dichiararlo (con conseguente perdita dei diritto a precedenza).

All’art. 9, comma 1 lett. a), è stata semplificata la certificazione da allegare per documentare la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down.

Dimensionamento della rete scolastica e dsga

Art. 47 Inserito un nuovo comma 8 per precisare quali sono i diritti spettanti ai DSGA che sono stati trasferiti d’ufficio o che si trovano in esubero in quanto titolari in scuole sottodimensionate e non più sede di titolarità. Nel caso in cui la scuola sottodimensionata sia stata oggetto di nuovo dimensionamento per l’anno successivo, il DSGA perdente posto potrà avvalersi, negli 8 anni successivi, della precedenza a rientrare in una scuola a scelta tra quelli di quel “singolo dimensionamento”. Nel caso in cui la scuola non sia stata dimensionata, ma non possa neanche essere richiesta perché sempre sottodimensionata, allora si avrà diritto alla precedenza per un’altra scuola dello stesso comune (o comune viciniore) a scelta, sempre per gli 8 anni successivi.

Tabelle di valutazione

Docenti

  • Si è stabilito che il diploma di vecchio ordinamento di accademia delle belle arti e conservatorio si valuta come laurea di secondo livello, se si tratta di titolo aggiuntivo (in attuazione della legge n. 228/12).
  • Si è chiarito che l’utilizzo nei licei musicali non interrompe la continuità (nota 5).
  • Si è chiarito che la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (premessa alle note comuni) né la continuità (nota 5), cosi come non la interrompe l’utilizzo in altre mansioni per inidoneità temporanea (sempre nota 5).
  • Ulteriori precisazioni sono state inserite alla nota 12 in merito alla valutabilità di alcuni titoli aggiuntivi.

Ata

  • Anche per gli Ata si è chiarito che la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (nota 2) né la continuità (nota 4);
  • Altre precisazioni riguardano la valutazione del punteggio della continuità.

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Scuola | 02/01/2014

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