Malattia ed obbligo di trasmissione telematica dei certificati medici .

Malattia ed obbligo di trasmissione telematica dei certificati medici .
ott 10

Il 28 settembre il Ministro Brunetta ha emanato una nuova circolare (n. 2/2010 DFP/DDI) in materia di trasmissione telematica dei certificati per malattia. Questa circolare segue le indicazioni già diramate l'11 marzo 2010 (n. 1/2010/DFP/DDI).

Fermo restando, in caso di assenza per malattia del dipendente pubblico, il rilascio della certificazione medica da parte di una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), il suo invio, una volta terminata la fase transitoria prevista, diventa “obbligatorio” per via telematica all’INPS da parte del medico, o della struttura sanitaria, così come già avviene per il settore privato.

 Il certificato di malattia telematico andrà redatto, obbligatoriamente, secondo lo specifico modello allegato al decreto del Ministero della Salute del 26.2.2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19.3.2010.

 La trasmissione del certificato all'ufficio di appartenenza del lavoratore (istituzione scolastica, università, ente di ricerca, accademia, ecc… per i settori pubblici della conoscenza) avverrà poi a cura dell'INPS.

 Sintesi delle nuove procedure

 Il medico

 * Il medico dipendente del SSN (o il medico in regime di convenzione con il SSN) trasmette il certificato di malattia telematico all'INPS.

* Tramite il SAC (sistema di accoglienza centrale) i medici potranno:

o effettuare le operazioni di predisposizione, trasmissione, annullamento o rettifica dei certificati già inviati all'INPS;

o inviare al lavoratore copia della certificazione in formato pdf alla casella di posta elettronica indicata dallo stesso, nonché inviare un SMS contenente i dati essenziali della certificazione di malattia.

 L’Inps

 l'INPS, ricevuto il certificato, lo invierà immediatamente sempre per via telematica al datore di lavoro. Entro 20 giorni dalla data della circolare della Funzione Pubblica, l'INPS metterà a disposizione dei datori di lavoro due funzioni per:

 * l'accesso diretto attraverso le proprie credenziali rese disponibili dall'INPS;

* l'accesso alla posta elettronica certificata, indicata dal datore di lavoro.

Periodo transitorio.

 E' riconosciuto un periodo transitorio di tre mesi, decorrenti dal 19 marzo 2010 (data di pubblicazione del suindicato Decreto Interministeriale 26.2.2010), per il completamento delle fasi di applicabilità della norma da parte dei medici. Nel frattempo potranno ancora procedere al rilascio cartaceo dei certificati, secondo le modalità ancora in vigore. Al termine di questo periodo transitorio, la trasmissione delle certificazioni dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica.

 Il lavoratore

 * Dovrà fornire al medico curante o alla struttura convenzionata sia la propria tessera sanitaria da cui si desume il codice fiscale, sia i dati dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato qualora sia diverso da quello di residenza in precedenza comunicato al datore di lavoro.

* Dovrà richiedere copia cartacea del certificato o l'invio di copia dello stesso alla propria casella di posta elettronica. Nel caso in cui il medico fosse impossibilitato a fornire copia del certificato, il lavoratore deve richiedere al medico il numero di protocollo identificativo del certificato emesso.

* Non sarà più obbligato ad inviare a proprio carico, all'amministrazione di appartenenza entro due giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia, le attestazioni di malattia con le modalità finora previste (raccomandata a/r, etc.). Si dovrà semplicemente comunicare, in maniera del tutto informale, la propria assenza per malattia entro l’inizio del proprio orario di lavoro.

L'INPS metterà a disposizione, sul proprio sito, una funzione attraverso la quale il lavoratore potrà visualizzare il relativo attestato, dando l'indicazione del codice fiscale e del numero di protocollo del certificato rilasciato.

 

Roma, 7 aprile 2010

 

_________________

 

Disposizioni previste dall'art. 69 del Dlgs 150/09 (che ha aggiunto l'art. 55-septies al Dlgs 165/01).

 Controlli sulle assenze.

 1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.

3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.

5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione»».

Scuola | 10/10/2010

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