DAGLI AMBITI ALLE SCUOLE: NESSUNA CHIAMATA DEI PRESIDI!
Nell’intesa politica due i punti fermi per la trattativa che parte il 12 luglio: il dirigente scolastico non “chiama” nessuno, alle scuole si va per i requisiti posseduti e, in subordine, per il punteggio.
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Essa dovrà concludersi entro pochi giorni se si vuole raggiungere l’obiettivo di assegnare i docenti sulla base di un contratto e non sulla base della scelta discrezionale del dirigente scolastico; l’assenza di un contratto vuol dire, infatti, lasciare campo libero all’applicazione della legge 107/15 (art. 79-82) con tutto quel che ne consegue a partire dal colloquio individuale dei docenti al momento del conferimento dell’incarico.
Poiché circolano notizie a dir poco imprecise e interpretazioni a dir poco fantasiose (esempio: “chiamata per competenze”, esclusione totale della tabella dei punteggi), pubblichiamo, in coerenza con il comunicato unitario sindacale diffuso il 7 luglio 2016 una nota esplicativa di quanto contenuto nell’Intesa facendo chiarezza circa i punti fermi su cui si svilupperà la negoziazione sindacale.
E per inciso ricordiamo che la legge 107/15 escludeva perfino la semplice allusione al ruolo del sindacato su questa materia.
Resta fermo l’impegno della FLC CGIL a proseguire la battaglia in tutte le sedi e con tutti gli strumenti, per cambiare radicalmente la legge 107/15 e per ricondurre alla materia contrattuale tutto ciò che attiene: salario, professionalità e orario di lavoro.
Assegnazione dei docenti dall’ambito alle scuole
Punti rilevanti dell’intesa politica del 6 luglio 2016 ai fini della sequenza contrattuale sulla mobilità 2016/2017
- È una procedura per soli requisiti gestita dalla scuola sulla base di un elenco nazionale e una tempistica stabilite dal CCNI.
- Il dirigente scolastico non effettua alcuna valutazione personale e soggettiva inerente la professionalità dei docenti presenti nell’ambito di riferimento, ma verifica solo il possesso dei requisiti.
- La sequenza non prevede il colloquio.
- Il dirigente scolastico, solo se lo ritiene opportuno (non è un obbligo), pubblica “preventivamente” (cioè prima che siano noti i nomi dei docenti che diventeranno titolari dell’ambito) un avviso per rendere noti i posti disponibili della scuola e contestualmente può esplicitare quali siano i requisiti, da individuare all’interno dell’elenco definito a livello nazionale, più funzionali all’attuazione del PTOF e in coerenza con il Piano di Miglioramento, per ciascuna tipologia di posto da coprire. Il numero di requisiti che il dirigente scolastico può indicare è rigido (4 requisiti) senza alcuna modifica.
- Una volta fatto l’avviso il dirigente scolastico non potrà più variarlo, salvo che sul numero dei posti a seguito della mobilità di seconda fase.
- Gli avvisi sono pubblicati all’albo della scuola e collegati al sito web dell’APT di riferimento.
- Tutti i docenti che diventeranno titolari dell’ambito (nel II° grado dopo il 13 agosto), potranno aggiornare (entro una data definita) il proprio curricolo e dichiarare i requisiti in possesso non già presenti.
- Secondo un calendario nazionale che terrà conto delle diverse date di pubblicazione della mobilità di seconda fase (interprovinciale), sarà possibile la presentazione su Istanze online, della propria candidatura alle varie scuole. Tale domanda vincola poi all’accettazione dell’incarico, se proposto.
- Il dirigente scolastico, ricevute le proposte di autocandidatura, consulterà il curricolo del docente che ha fatto domanda (solo per i requisiti che sono presenti nell’elenco nazionale) verificando il possesso di tutti quelli indicati nell’avviso o di una parte di essi, ovvero l’eventuale autocandidatura senza requisiti.
- Pubblicherà gli elenchi completi suddivisi per classe di concorso o tipologia di posto.
- In data da stabilire (successiva alla chiusura della precedente fase e comunque unica per tutte le scuole) i dirigenti scolastici delle scuole dell’ambito formuleranno le proposte di assegnazione, prioritariamente ai docenti che possiedono tutti i requisiti indicati dalla scuola, a seguire a coloro che ne hanno dichiarato solo una parte e, infine, anche a coloro che non ne possiedono alcuno.
- A parità di numero di requisiti (o anche in assenza) si procede utilizzando il punteggio della mobilità di ciascun docente. Sarà possibile fare il provvedimento di assegnazione dall’ambito alla scuola al docente che segue nell’elenco pubblicato solo se chi lo precede ha accettato un’altra proposta.
- In caso di mancata autocandidatura, assegnazione non avvenuta, inerzia del dirigente scolastico (o di assenza del medesimo), la procedura prevede l’intervento del USR (ambito territoriale) secondo il punteggio di mobilità.
- Saranno regolate le precedenze di legge (es. legge 104/92).
- Dopo questa fase si procederà con le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie in attuazione del CCNI.
In conclusione, l’intesa politica che apre alla possibile sottoscrizione della sequenza contrattuale non cancella affatto il valore dell’anzianità e di tutti gli altri elementi che da sempre concorrono a determinare i punteggi per la mobilità.
Questi continueranno a essere presi in considerazioni in tutti i casi in cui non vi siano docenti in possesso dei requisiti indicati dalla scuola, e saranno determinanti nel caso di docenti con parità nel numero di requisiti.
Nell’intesa, si ragiona analogamente con riferimento ai neo assunti 2016/2017 per la prima volta in attesa di una sede. In quel caso verrà utilizzato il punteggio spettante della graduatoria (concorsuale o GAE) da cui sono reclutati.
Scuola | 12/07/2016
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