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Pensioni scuola: scadenza domande 15 gennaio 2015 (spostata al 17). Scheda di approfondimento.

Pubblicata la circolare ministeriale. Attivate le funzioni online per la presentazione delle domande di cessazione.

12/12/2014

È stata pubblicata giovedì 11 dicembre 2014 la nota ministeriale 18851 contenente le indicazioni operative per le cessazioni dal servizio del personale della scuola, a decorrere dal 1 settembre 2015, in attuazione del Decreto Ministeriale 886 del 1 dicembre 2014.

La domanda, compresa quella con contestuale richiesta di part-time, dovrà essere esclusivamente compilata attraverso le istanze online (POLIS) entro il 15 gennaio 2015.

Per i dirigenti scolastici il termine è il 28 febbraio 2014 come previsto dalle norme del CCNL dell’Area V della dirigenza.

Sul nostro sito è disponibile una guida  che illustra le procedure da seguire per la registrazione.

Abbiamo predisposto una scheda di approfondimento relativa alle procedure per la cessazione dal servizio dal 1 settembre 2015.

Riportiamo alcune integrazioni presenti nella normativa prevista per i pensionamenti del 2015:

  • Il  decreto-legge 90/2014, convertito nella legge 114/2014 ha abolito la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio di due anni oltre il limite d'età previsto per la pensione di vecchiaia. Rimane vigente il comma 3 dell’art. 509 del decreto legislativo 297/94 che permette il trattenimento fino ad un massimo di 70 anni di età a coloro che  compiendo 66 anni e 3 mesi entro il 31 agosto 2015  possono  raggiungere l'anzianità contributiva minima di 20 anni. Queste specifiche domande dovranno essere presentate entro il 15 gennaio in formato cartaceo.
  • Sempre la legge 114 del 2014 ha previsto la generalizzazione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (“Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva le pubbliche amministrazioni possono risolvere il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi”);
  • La legge 147/14 consente ad ulteriori 1.800 unità di  lavoratori, i cosiddetti "salvaguardati", di accedere al pensionamento con i requisiti ante Riforma Fornero, avendo usufruito nel corso del 2011 dei permessi previsti dalla Legge 151 del 2001 e dalla legge 104 del 1992. Coloro che hanno già presentato la domanda e non sono stati accolti nel primo contingente, non devono presentarne una ulteriore. L'INPS provvederà ad individuare d'ufficio i soggetti aventi diritto a rientrare nel nuovo contingente (messaggio INPS 8881 del 19 novembre 2014). Eventuali nuovi aspiranti al beneficio dovranno presentare domanda alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro entro il 5 gennaio 2015 secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro, mentre, una volta acquisito il diritto, dovranno aspettare nuove disposizioni del MIUR per procedere all’istanza di dimissioni dal servizio.

Poiché le procedure per il pensionamento e i relativi calcoli sono stati resi molto più complessi dalla Riforma Fornero, vi invitiamo a recarvi presso le sedi della FLC CGIL e dell’INCA CGIL (in Italia e all’estero). Qui troverete  uno specifico servizio di consulenza personalizzata e qualificata per effettuare le scelte più opportune. Il patronato INCA CGIL  è soggetto accreditato presso il Ministero del Lavoro e garantisce competenza e professionalità. Il patrocinio è del tutto gratuito.

Eventi | 17/1/2015

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